In caso di presentazione mediante professionista o CAF, escluso il controllo formale degli oneri se la dichiarazione non viene modificata
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata mediante un professionista o un CAF, il controllo formale, di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73, non è effettuato sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi, se la dichiarazione non viene modificata; se la dichiarazione precompilata viene modificata, il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.
Sono queste le novità in materia di dichiarazioni precompilate contenute nel DL “Semplificazioni fiscali” approvato il 15 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, stando alla bozza circolata.
Mediante ulteriori modifiche all’art. 5 del DLgs. 175/2014, prosegue quindi l’opera di “alleggerimento” dei controlli sui dati degli oneri deducibili e detraibili che vengono inseriti nella dichiarazione precompilata, avviata con l’art. 5-ter del DL 21 ottobre 2021 n. 146, convertito nella L. 17 dicembre 2021 n. 215.
L’art. 5-ter del DL 146/2021, intervenendo sul comma 2 dell’art. 5 del DLgs. 175/2014, ha infatti modificato la disciplina in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate, ma solo con riferimento a quelle presentate direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, stabilendo che:
- il controllo formale non si applica ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
- con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica; in tal caso, il controllo formale è effettuato in capo al contribuente.
Tale “alleggerimento” nei controlli è già applicabile in relazione alle dichiarazioni precompilate modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, relative al periodo d’imposta 2021, in corso di presentazione.
Mediante alcune modifiche ai commi 1 e 3 dell’art. 5 del DLgs. 175/2014, il DL “Semplificazioni fiscali” interverrebbe invece in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF. In tal caso viene stabilito che:
- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
- il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Rimane confermato che l’eventuale controllo formale relativo alla dichiarazione precompilata che è stata modificata viene effettuato nei confronti del professionista o CAF mediante il quale la dichiarazione è stata presentata.
Per quanto riguarda la decorrenza delle suddette novità, viene espressamente stabilito che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “DL semplificazioni”, quindi in relazione alle dichiarazioni che dovranno essere presentate nel 2023, relative al periodo d’imposta 2022. In relazione alla “campagna dichiarativa” in corso rimangono quindi applicabili le “vecchie regole”.
Resta comunque fermo il controllo, nei confronti del contribuente, della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, indipendentemente dalla modifica della dichiarazione precompilata.