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DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

2024-10-10 15:18

Stefano Pugno

Circolari studio,

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Concordato biennale, le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

 

 

 

Concordato biennale: online le FAQ per i soggetti ISA e per i forfetari.

 

 

 

L'8 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in tema di concordato preventivo biennale, diverse FAQ utili ai contribuenti che applicano gli ISA e ai forfetari. Nello stesso giorno, viene pubblicata in GU la Legge di conversione del DL Omnibus che dà la possibilità ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al CPB, di adottare il regime di ravvedimento.  Di seguito alcune delle FAQ: 

 

Calcolo dei pagamenti anticipati e dell'imposta sostitutiva

I contribuenti devono pagare un importo aggiuntivo se il loro reddito ai sensi del CPB supera il reddito dichiarato nel periodo fiscale precedente. Questo pagamento aggiuntivo è calcolato come il 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito precedentemente dichiarato per le imposte sul reddito, e del 3% per le imposte regionali sulla produzione.

 

Opzione per l'imposta sostitutiva

I contribuenti possono optare per un'imposta sostitutiva sul reddito eccedente derivante dal CPB, che può essere esercitata per uno o entrambi i periodi fiscali coinvolti nel CPB.

 

Pagamenti pro rata

Nei casi in cui il CPB coinvolge più soci o collaboratori, i pagamenti delle imposte aggiuntive devono essere effettuati pro rata in base alla quota di partecipazione di ciascun partecipante nell'attività.

 

Primo periodo di adesione al concordato

Il comma 2 dell'art 20 del decreto CPB (D.Lgs. 13/2024) prevede che “per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”. Nella Circolare, in risposta al quesito 6.15 viene chiarito che “La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025.” Al riguardo, si chiede conferma che, nel caso in cui l'importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero. Si conferma che, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell'art 20 in argomento, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero. Alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della “parte di reddito eccedente” ai fini dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB.

 

Gestione delle perdite precedenti

Optando per l'imposta sostitutiva, le perdite fiscali precedenti devono essere detratte dal reddito residuo dopo aver determinato la parte "eccedente" soggetta all'imposta sostitutiva.

 

Superamento soglie

Con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d'imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d'imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31-bis del decreto CPB. In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all'istituto del CPB, compresa quella di cui all'articolo 31-bis del decreto CPB.

Nel caso prospettato, secondo le Entrate, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

 

Idoneità

Il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d'imposta, può accedere al CPB.

 

Esclusioni

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

A titolo esemplificativo, la richiamata causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti:

  • le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;
  • i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 44 DL 78/2010 beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

 

Soglia del debito per l'accesso

I contribuenti possono accedere al CPB se il loro debito fiscale totale, comprensivo di interessi e sanzioni, è inferiore a €5.000, considerando sia i debiti fiscali che contributivi.

 

Impatto dei cambiamenti sociali

I cambiamenti nella struttura sociale di un'azienda non si applicano alle imprese familiari riguardo ai criteri di esclusione per il CPB.

 

Dichiarazioni fiscali in ritardo

Le dichiarazioni fiscali presentate con più di 90 giorni di ritardo sono considerate omesse, il che influisce sull'idoneità per il CPB.

 

Deduzione per le aziende di trasporto

Le Entrate precisano che le istruzioni al rigo P04 del modello CPB forniscono le indicazioni utili alla individuazione del reddito di impresa relativo al p.i. 2023 rilevante ai fini dell'applicazione del CPB.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto CPB, le istruzioni al rigo P04 del modello CPB stabiliscono che il reddito d'impresa rilevante ai fini della determinazione della proposta concordataria è calcolato applicando l'art. 56 TUIR e, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, l'art. 66 TUIR. Ai fini della determinazione del reddito di impresa non rilevano esclusivamente le seguenti componenti reddituali:

  • le plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 TUIR;
  • le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 TUIR;
  • le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'art. 101 TUIR;
  • gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'art. 11 c. 4 D.Lgs. 240/91, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73 c. 1 TUIR.

Ciò posto, considerato che la deduzione forfetaria di cui all'art. 95 c. 4 TUIR già concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione del reddito d'impresa, la stessa non deve essere ulteriormente scomputata in sede di calcolo dell'importo del reddito d'impresa da indicare nel rigo P04.

 

Versamento dell'imposta sostitutiva

Si chiede di chiarire se l'opzione prevista dal richiamato art. 20-bis possa essere effettuata esclusivamente dalla società o associazione aderente al concordato. La facoltà di esercitare l'opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato. Quindi, nel caso di una società o associazione, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere effettuata solo da detti soggetti e vincola anche i soci o gli associati degli stessi. Tale soluzione è coerente con quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 4, in base ai quali il limite di 2.000 euro deve essere ripartito tra i soci o gli associati in ragione delle proprie quote di partecipazione.

 

Il ravvedimento in caso di CPB

Sempre l'8 ottobre 2024, viene pubblicata in GU la Legge di conversione del DL Omnibus che dà la possibilità ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al CPB, di adottare il regime di ravvedimento.

Nel dettaglio, i soggetti che hanno applicato gli  indici sintetici di affidabilità fiscale  e che aderiscono, entro il  31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono adottare il  regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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