La conversione in legge (17 novembre 2022, n. 17 pubblicata nella GU 17.11.2022 n. 269) del decreto Aiuti-ter conferma le disposizioni contenute nel DL originario, per contrastare gli effetti dell'aumento del costo dell'energia e a sostegno dell'economia.
La conversione in legge (17 novembre 2022, n. 175 pubblicata nella GU 17.11.2022 n. 269) del decreto Aiuti-ter (DL 23 settembre 2022, n. 144) ha confermato le disposizioni contenute nel DL originario che vertono sui crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022; il bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca; l'indennità di 150 euro per lavoratori, autonomi professionisti, pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza, la proroga al 31 ottobre 2023 della sanatoria del bonus ricerca e sviluppo.
Tax crediti energia e gas in favore delle imprese
Alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ovvero prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Alle imprese gasivore è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW spetta un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del terzo trimestre 2022 del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Tutti i crediti di imposta:
sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000;
non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto: nella stessa misura è altresì riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Il credito d'imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale entro il 31 marzo 2023 e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000;
non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri.
Accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Nel periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022.
Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore per il sostegno alle persone con disabilità in materia di crisi energetica
Agli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolti a persone con disabilità, che in conseguenza all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica hanno subito un incremento dei costi dell'energia superiore al 30 per cento relativamente al medesimo periodo nell'anno 2019, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento, nei predetti limiti di spesa, di contributi a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l'energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022.
Da evidenziare che il decreto Aiuti-quater prevede l'aumento della dotazione finanziaria destinata alla misura da 120 a 170 milioni di euro.
Con una dotazione di 50 milioni di euro, viene riconosciuto un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale, a favore:
degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017;
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe.
Contributo energia e gas per cinema e teatri
Per mitigare i costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.
Contributo straordinario Enti del Terzo Settore
Agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe è riconosciuto:
per la componente energia, un contributo straordinario pari al 30 per cento della spesa sostenuta per i consumi del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, qualora il prezzo medio trimestrale della stessa, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
per la componente gas naturale, un contributo straordinario pari al 30 per cento della spesa sostenuta per i consumi del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022, qualora il prezzo medio trimestrale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli Istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli Istituti di patronato è concesso un contributo una tantum previa presentazione di istanza, pari a 250 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto in commento, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti
Viene prevista un'indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro: l'indennità di 200 euro di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti (DL n. 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Acquisto prima casa: fondo di garanzia
Viene stabilito che per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile (compresi gli oneri accessori), la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui è concessa anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso Interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento stipulato.
Proroga sanatoria credito d'imposta R&S
Prorogata dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 la scadenza della sanatoria del credito per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 145/2013.
Il riversamento delle somme illegittimamente compensate può essere effettuato:
in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;
in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta di interessi. In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà versata entro il 16 dicembre 2025.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi dell'istituto della compensazione.
Fonte: DL 144/2022 conv. L. 175/2022 (GU 17 novembre 2022 n. 269)