Riguarda tutti i tipi di intervento ex art. 119 commi 1-8 del DL 34/2020 e qualsiasi tipo di beneficiario ex comma 9 al ricorrere di alcune circostanze
La spettanza del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, implica che gli interventi, sulle cui spese trova applicazione l’agevolazione, vengano effettivamente realizzati, determinando sull’immobile i risultati di efficientamento energetico (con miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica) e/o di riduzione del rischio sismico (anche senza miglioramento di classe di rischio) cui il riconoscimento dell’agevolazione è finalizzato.
Tuttavia, la consapevolezza che il mancato completamento di lavori, avviati dai committenti nel convincimento di poter beneficiare sulle relative spese di una agevolazione capace di assorbire l’intero costo degli interventi, entro il termine finale per poter beneficiare del superbonus nella misura del 110%, espone quei committenti a oneri che, in buona fede, non pensavano di dover corrispondere e che potrebbero non essere in grado di sostenere, con conseguente “blocco dei lavori non ancora ultimati”, ha indotto il legislatore a introdurre una norma di salvaguardia finalizzata ad escludere che, in tali casi, i committenti, ove, nelle more dell’ultimazione dei lavori, avessero già fruito del superbonus nelle forme opzionali di sconto sul corrispettivo concesso in fattura dal fornitore, o di cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, sulle spese relative a stati di avanzamento dei lavori effettuati, nel rispetto delle condizioni poste dal comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, entro il 31 dicembre 2023, si ritrovino obbligati a restituire, con corredo di sanzioni e interessi, gli importi corrispondenti a detrazioni non spettanti, “a consuntivo”, per la mancata ultimazione dei lavori.
Tale disposizione è stata introdotta con l’art. 1 comma 1 del DL 212/2023, il quale, tenendo fermo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del DL 34/2020 (in materia di recupero dell’indebito e di eventuale responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari in caso di loro concorso nella violazione) per i casi in cui la mancata spettanza della detrazione discenda dall’accertamento della mancanza, anche parziale, di requisiti di legge diversi da quelli dell’ultimazione dei lavori, statuisce appunto che “le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Giova anzitutto sottolineare che la disposizione di “salvaguardia” concerne non soltanto alcune tipologie di beneficiari, oppure alcune tipologie di interventi, ma qualsivoglia tipologia di intervento di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020 effettuata da qualsivoglia tipologia di beneficiario di cui al comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, relativamente al quale il beneficiario ha fruito del superbonus nella forma di sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi del credito d’imposta sulle spese relative a stati di avanzamento dei lavori effettuati entro il 31 dicembre 2023.
A titolo di esempio, rientra nell’ambito di applicazione della norma di “salvaguardia” finanche l’ente del Terzo settore che avesse beneficiato, sulle spese relative a SAL effettuati entro il 31 dicembre 2023, dello sconto sul corrispettivo nella misura del 90% (o della cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente a detrazione superbonus nella misura del 90%), in quanto spese 2023 per le quali non sussistevano i presupposti di mantenimento, in deroga, della misura del 110%.
Restano viceversa esclusi dalla norma di “salvaguardia” tutti quei beneficiari che hanno sostenuto spese sino al 31 dicembre 2023 a titolo di meri acconti, ossia non corrispondenti a stati di avanzamento dei lavori riferibili anch’essi a una data non successiva al 31 dicembre 2023, con le caratteristiche previste dal comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 (ossia quelle di essere un primo o massimo secondo SAL e di esprimere, ciascun SAL, una percentuale di completamento non inferiore al 30% dell’intervento complessivo), ai fini della facoltà di esercizio delle opzioni di sconto o cessione sulle relative spese.